{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-11_2012-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111445&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8405220b04c0f270bf3505962960ca27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.02.2012 16.2012.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - ricevibilità del reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione - capacità processuale della comunione ereditaria -obbligo di citare tutte le parti personalmente al tentativo di conciliazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:56", "Checksum": "283259ad325915881911573c8ad4d4b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.02.2012 16.2012.11\nRegesto:\nContratto di locazione - ricevibilità del reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione - capacità processuale della comunione ereditaria -obbligo di citare tutte le parti personalmente al tentativo di conciliazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 8 febbraio 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nell'immobile situato sulla particella n. __________ RFD __________, appartenente fino al 19 dicembre 2011 a CO 1, un locale accessorio “grotto” era occupato sulla base di un contratto di locazione orale da RE 2 e, in seguito al suo decesso, dagli eredi __________, RE 1 e RE 2. Il 1° dicembre 2011 CO 1 ha notificato ai conduttori, con l'apposito modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione relativo al citato locale per il 29 settembre 2012.\nB. Con istanza 22 dicembre 2011 la “CE 1, rappresentata da RE 1 “ ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, l'annullamento della disdetta o quanto meno la protrazione del contratto di locazione. All'udienza del 31 gennaio 2012 l'Ufficio di conciliazione “ritenuto che non tutti i componenti della CE 1 sono comparsi all'odierna udienza di conciliazione, rispettivamente risultano debitamente indicati nell'istanza”, ha considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli in quanto priva d'oggetto.\nC. L'8 febbraio 2012 RE 1, in rappresentanza della CE 1, è insorto a questa Camera contro il predetto giudizio chiedendo che “l'esperimento di conciliazione possa aver luogo con la presentazione del documento mancante [atto di morte di __________]. Il reclamante lamenta un formalismo eccessivo poiché l'autorità di conciliazione non gli ha concesso la possibilità di sanare il vizio concernente la presentazione di un documento. L'atto non è stato notificato.\nConsiderando\nin diritto: 1. Impugnata è una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Ora per l'art. 48 lett. d n. 1 CPC la Camera civile dei reclami è competente per decidere i reclami contro le sentenze finali dei Giudici di pace e dei Pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale civile svizzero, una delle innovazioni più importanti è stata l'istituzione di una procedura di conciliazione obbligatoria prima di adire il Pretore o il Giudice di pace (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 pag. 6). Le autorità di conciliazione istituite nel Cantone Ticino sono il giudice di pace (per le controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 5000.–) e il segretario assessore (per controversie con valore litigioso superiore a fr. 5000.–), alle quali si aggiungono l'ufficio di conciliazione in materia di locazione (art. 200 cpv. 1 CPC) e quello in materia di parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC).\nOra, che contro una decisione emessa da un giudice di pace quale conciliatore sia dato reclamo è indubbio. L'ordinamento giudiziario, però, non prevede alcuna norma sull'impugnazione di decisioni degli Uffici di conciliazione in materia di locazione. Tale non può essere la volontà del legislatore, non potendosi né giustificandosi disparità di trattamento. In tali circostanze il reclamo proposto contro la decisione di un'autorità di conciliazione nell'ambito di una procedura di merito di sua competenza (il valore litigioso essendo sicuramente inferiore a fr. 10 000.– trattandosi della locazione di un locale accessorio) deve ritenersi ammissibile.\n2. Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 206 CPC). In tali circostanze un reclamo non è giustificato, l'interessato non subendo alcun pregiudizio.\nEsistono nondimeno dei casi in cui l'attore che non è comparso all'udienza di conciliazione corre il pericolo di perdere il diritto di ripresentare una nuova istanza di conciliazione giacché la sua pretesa è decaduta in seguito alla decorrenza dei termini di perenzione previsti dal diritto materiale. Si pensi, al riguardo, ai termini per la contestazione di delibere assembleari (art. 75 CC), di disdette del contratto di locazione (art. 273 CO) o di deliberazioni dell'assemblea generale di una società anonima (art. 706a cpv. 1 CO). In tali casi, il pregiudizio è evidente e va dunque ammessa la possibilità di impugnare la decisione di stralcio emessa dall'autorità di conciliazione sulla base dell'art. 206 cpv. 1 CPC (Infanger, op. cit., n. 10 ad art. 206 CPC).\n3. In concreto, l'istanza di conciliazione è stata presentata dalla CECE 1. In realtà una comunione ereditaria, salvo eccezioni che qui non soccorrono, non ha capacità processuale attiva né passiva (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, pag. 225; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 66 CPC; Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti). L'azione andava dunque promossa dai singoli eredi."}