5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà agli istanti fr. 400.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.