La reclamante intravvede infine una violazione degli art. 254 cpv. 2 e 257 CPC il giudice avendo concesso all'istante il diritto a una replica, ciò che dimostrava la mancanza di presupposti per concedere una tutela giurisdizionale, e avendo statuito subito dopo la duplica senza concederle la possibilità di fornire ulteriori prove. Ora che una procedura sommaria di stampo sommario debba essere celere è indubbio. Che di principio in tale procedura non sia previsto un doppio scambio di allegati è altresì vero (Messaggio pag. 6722). Resta il fatto che la facoltà di replica è ammessa in virtù del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 133 I 102 consid, 4-3 a 4.6;