e) La convenuta, dal canto suo, non può opporre il rischio generico e astratto per la perdita delle chiavi per limitare l'esercizio del diritto di passo né, tantomeno, sostenere l'abuso di diritto degli istanti a dipendenza della presenza di un sentiero pubblico e della richiesta di cancellazione della servitù di passo. In definitiva contrapponendo in modo sostenibile i diversi e contrapposti interessi delle parti alla regolamentazione dell'uso del passo pedonale, non si può concludere a un applicazione erronea del diritto da parte del Pretore. 4. La reclamante intravvede infine una violazione degli art. 254 cpv.