In tali circostanze la consegna di un'unica copia della chiave e il rifiuto di concedere la documentazione necessaria alla sua riproduzione costituisce una restrizione ingiustificata nell'esercizio delle prerogative conferite dal diritto di passo. e) La convenuta, dal canto suo, non può opporre il rischio generico e astratto per la perdita delle chiavi per limitare l'esercizio del diritto di passo né, tantomeno, sostenere l'abuso di diritto degli istanti a dipendenza della presenza di un sentiero pubblico e della richiesta di cancellazione della servitù di passo.