b) Per quanto attiene all'accertamento dei fatti, il Pretore basandosi sui documenti agli atti dai quali si evince l'estensione del diritto di passo pedonale a carico del fondo della convenuta (doc. C e D), sull'ammissione delle parti circa la presenza di due cancelli chiusi a chiave alle estremità del sentiero oggetto della servitù, e sul fatto che agli istanti fosse stata consegnata una sola chiave per l'apertura dei medesimi, ha ritenuto la fattispecie chiara e non tale da richiedere ulteriori accertamenti. Dal canto suo la reclamante non condivide questi accertamenti ma non pretende che tali fatti sarebbero diversi.