Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili. D. Con reclamo 3 febbraio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere istruito la causa secondo la procedura sommaria applicabile ai casi manifesti, nonostante il litigio non potesse essere considerato tale. Con decreto 6 febbraio 2012 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 23 febbraio 2012 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 concludono per il rigetto del reclamo.