{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-10_2012-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113252&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "82fc7920e417496019a42bac2a2bb6c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.08.2012 16.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:42", "Checksum": "a5f1800226547362d706174dd6cb93fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.08.2012 16.2012.10\nRegesto:\nTutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti\n\n\na) Per l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito (art. 257 cpv. 3 CPC).\nb) Per quanto attiene all'accertamento dei fatti, il Pretore basandosi sui documenti agli atti dai quali si evince l'estensione del diritto di passo pedonale a carico del fondo della convenuta (doc. C e D), sull'ammissione delle parti circa la presenza di due cancelli chiusi a chiave alle estremità del sentiero oggetto della servitù, e sul fatto che agli istanti fosse stata consegnata una sola chiave per l'apertura dei medesimi, ha ritenuto la fattispecie chiara e non tale da richiedere ulteriori accertamenti. Dal canto suo la reclamante non condivide questi accertamenti ma non pretende che tali fatti sarebbero diversi. La sola divergenza sul numero di chiavi in possesso degli istanti (6 per questi ultimi, meno secondo la convenuta), non basta per non ritenere liquida la situazione. Per di più gli atti dimostrano che prima dell'acquisto del fondo da parte della convenuta, gli istanti disponevano di più chiavi, che il primo giudice ha ritenuto poter quantificare in sei in base alla dichiarazione di __________, precedente proprietaria dei fondi, che ha confermato di avere consegnato agli istanti due o tre chiavi (doc. H), della produzione da parte degli istanti di cinque copie della chiave __________ (doc. M), del foglio di sicurezza/distinta delle firme della società __________ che autorizza la duplicazione della chiave __________ (doc. I) e della fattura della __________ di __________ che attesta l'avvenuta riproduzione di due copie della chiave RA9843 (doc. L). Ne discende che senza incorrere in un accertamento manifestamente errato il Pretore poteva ritenere che i fatti fossero incontestati o facilmente comprovabili (sulla nozione: Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 19 ad art. 257 CPC). Su questo punto il reclamo si appalesa infondato.\nc) In merito alla situazione giuridica, il primo giudice l'ha ritenuta chiara trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 737 CC che disciplina l'estensione della servitù (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 257 pag. 1141). Di diverso avviso la reclamante secondo cui le peculiarità del caso concreto, in particolare l'utilizzo sporadico del fondo dominante da parte degli istanti (membri della stessa famiglia), e il fatto che questi abbiano potuto utilizzare il sentiero per oltre un anno con la sola chiave in loro dotazione, escludono che si tratti di una situazione giuridica chiara.\nd) Secondo l'art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. In concreto, non è in discussione la presenza di cancelli chiusi a chiave, ciò che di per sé già costituisce una restrizione del diritto di passo come correttamente accertato dal primo giudice. Litigiosa è la questione di sapere se gli istanti debbano accontentarsi di una sola chiave del cancello loro consegnata dalla convenuta o se possano rivendicare la consegna di più chiavi di accesso come in precedenza. Ora, come si è detto, senza incorrere in un accertamento manifestamente errato dei fatti, il Pretore ha appurato che prima della loro sostituzione da parte della convenuta gli istanti disponevano di più chiavi dei cancelli. In tali circostanze la consegna di un'unica copia della chiave e il rifiuto di concedere la documentazione necessaria alla sua riproduzione costituisce una restrizione ingiustificata nell'esercizio delle prerogative conferite dal diritto di passo.\ne) La convenuta, dal canto suo, non può opporre il rischio generico e astratto per la perdita delle chiavi per limitare l'esercizio del diritto di passo né, tantomeno, sostenere l'abuso di diritto degli istanti a dipendenza della presenza di un sentiero pubblico e della richiesta di cancellazione della servitù di passo. In definitiva contrapponendo in modo sostenibile i diversi e contrapposti interessi delle parti alla regolamentazione dell'uso del passo pedonale, non si può concludere a un applicazione erronea del diritto da parte del Pretore."}