{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-10_2012-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113252&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "82fc7920e417496019a42bac2a2bb6c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.08.2012 16.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:42", "Checksum": "a5f1800226547362d706174dd6cb93fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.08.2012 16.2012.10\nRegesto:\nTutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 3 febbraio 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1 CO 2 CO 3 CO 4\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 sono comproprietari della particella n. 2091 RFD di __________, a favore della quale, il 13 novembre 1980, è stato iscritto nel Registro Fondiario un diritto di passo pedonale a carico della particella n. 1150 RFD di cui la società RE 1 è divenuta proprietaria il 26 aprile 2010. L'oggetto della servitù è costituito da un sentiero sul fondo serviente delimitato alle estremità da due cancelli, posati dall'allora proprietario di quel fondo, il quale aveva consegnato ai beneficiari del diritto di passo sei copie delle chiavi dei cancelli. Dopo l'acquisto della proprietà, RE 1 ha sostituito i cancelli posti alle estremità del noto sentiero e ha consegnato a CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 una sola chiave che essi non hanno potuto duplicare trattandosi di una chiave protetta dal sistema __________ la cui duplicazione necessita della presentazione di un foglio di sicurezza/distinta delle firme.\nB. CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno presentato il 19 agosto 2011 un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che AP 2fosse obbligata a rimetter loro la documentazione necessaria alla duplicazione delle chiavi d'accesso al passo pedonale. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2011 la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza o comunque sia di respingerla, contestato trattarsi di un caso di applicazione dell'art. 257 CPC. Essa ha poi fatto valere che davanti al medesimo Pretore era pendente un'azione volta alla cancellazione della servitù di passo. Replicando il 2 novembre 2011 gli istanti hanno ribadito il loro punto di vista, così come ha fatto la convenuta nella sua duplica 28 novembre 2011.\nC. Con decisione del 24 gennaio 2012 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta di consegnare entro trenta giorni agli istanti la documentazione necessaria “affinché sia possibile far eseguire cinque ulteriori copie della chiave che serve ad aprire i due cancelli situati alle estremità del diritto di passo gravante il fondo part. n. 1150 RFD di __________”. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili.\nD. Con reclamo 3 febbraio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere istruito la causa secondo la procedura sommaria applicabile ai casi manifesti, nonostante il litigio non potesse essere considerato tale. Con decreto 6 febbraio 2012 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 23 febbraio 2012 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 concludono per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono impugnabili con reclamo se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CC), come la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 2000.– sicché è dato reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 CPC). Introdotto entro il termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. La reclamante contesta il fatto che il primo giudice ha accordato alla domanda degli istanti la tutela giurisdizionale nei casi manifesti applicando quindi la procedura sommaria dell'art. 257 CPC, nonostante non ne fossero date le premesse."}