art. 238 lett. f CPC), costituiva un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ad art. 285); che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto; che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione. Per questi motivi, in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 dicembre 2010 รจ respinto. 2.