Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15); che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo provati sia gli interventi della ditta istante (due ore di lavoro compreso il tempo della trasferta) sia gli importi fatturati poiché conformi al tariffario noto alle parti;