il pagamento della pigione dopo il 30 giugno 2010 (Lachat, op. cit., pag. 606, n. 3.3.2 e n. 40), non potendo a tal fine bastare la semplice quantificazione del danno patito per l'occupazione senza titolo (corrispondente alle pigioni arretrate) effettuata dalla locatrice in sede di discussione. Ciò posto il reclamo deve essere respinto. 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr.