In concreto, contrariamente a quanto preteso dai reclamanti, la conclusione del primo giudice, secondo cui il solo fatto per la locatrice di avere atteso la decisione del Tribunale federale prima di formalizzare la sua richiesta di espulsione, esclude una riconduzione tacita della locazione, non può ritenersi arbitraria. Per tacere del fatto che attendere l'esaurimento delle istanze giudiziarie prima di chiedere l'espulsione dei conduttori appare sensato, contrariamente a quanto preteso dai reclamanti, nulla nel comportamento della locatrice poteva indurli a ritenere che la stessa fosse interessata a una continuazione del rapporto di locazione, non avendo mai chiesto né tantomeno ottenuto