Nella fattispecie il primo giudice, richiamata la sua precedente decisione, confermata dalle istanze superiori, nella quale aveva accertato la conclusione del contratto di locazione al 30 giugno 2010, ha ritenuto la successiva occupazione dell'ente locato da parte dei conduttori senza alcun valido titolo. I reclamanti ritengono errata questa conclusione e sostengono invece che il fatto per la locatrice di non aver sollecitato il pagamento della pigione dopo il 30 giugno 2010 e di aver rivendicato all'udienza di discussione il pagamento delle mensilità arretrate, equivale a rinnovo tacito del contratto per il quale era necessaria una nuova disdetta, mai notificata. 4.