Essi rimproverano al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie negando una riconduzione tacita del contratto nonostante la locatrice non avesse notificato nessun sollecito di pagamento dopo il 30 giugno 2010 e nonostante all'udienza di discussione questa avesse rivendicato il pagamento della pigione anche dopo il 30 giugno 2010. Con decreto 30 dicembre 2011 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione. Considerando in diritto: 1. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 5100.– (pag. 3 in alto), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG)