{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-77_2012-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111444&nX40_KEY=4711132&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1ff23234bf601cb7a474a562bbffb4e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2011.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2012 16.2011.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - espulsione del conduttore - disdetta per mora - contestazione disdetta - permanenza nei locali dopo la disdetta - esclusa la riconduzione tacita del contratto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:26", "Checksum": "b12976bfb7d5074041f2d976113db501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2012 16.2011.77\nRegesto:\nContratto di locazione - espulsione del conduttore - disdetta per mora - contestazione disdetta - permanenza nei locali dopo la disdetta - esclusa la riconduzione tacita del contratto\n\n\n4. Di principio la domanda di espulsione deve essere introdotta dopo la scadenza del termine che ha posto fine alla locazione e non può essere procrastinata nel tempo, a piacimento del locatore. Una ragionevole attesa del locatore nel richiedere l'espulsione è di principio ammissibile, ma se essa si protrae oltre il lecito, oppure se vi sono comportamenti nel locatore passibili di ingenerare una situazione di insicurezza circa le sue reali intenzioni, si dovrà ritenere che egli abbia rinunciato agli effetti della propria disdetta, e meglio che abbia consentito a che si instauri un nuovo regime contrattuale, con la conseguenza della perenzione del diritto all'espulsione. Infatti, a seconda delle circostanze, il fatto di tollerare la presenza del conduttore nel bene locato anche dopo la fine del contratto può far nascere, tacitamente e per atti concludenti, un nuovo contratto di locazione di durata indeterminata e di contenuto simile al precedente (Lachat, Le bail à loyer, 2008, pag. 185 n. 4.5.1). Oltre al lasso di tempo trascorso dalla cessazione del rapporto contrattuale fino alla richiesta di espulsione, è necessario valutare altre circostanze, segnatamente il fatto che il conduttore abbia versato la pigione e che il locatore l'abbia accettata senza formulare riserve (loc. cit.). Il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto per stabilire se si ravvedono gli estremi dell'esistenza di una riconduzione tacita del contratto per atti concludenti.\n5. In concreto, contrariamente a quanto preteso dai reclamanti, la conclusione del primo giudice, secondo cui il solo fatto per la locatrice di avere atteso la decisione del Tribunale federale prima di formalizzare la sua richiesta di espulsione, esclude una riconduzione tacita della locazione, non può ritenersi arbitraria. Per tacere del fatto che attendere l'esaurimento delle istanze giudiziarie prima di chiedere l'espulsione dei conduttori appare sensato, contrariamente a quanto preteso dai reclamanti, nulla nel comportamento della locatrice poteva indurli a ritenere che la stessa fosse interessata a una continuazione del rapporto di locazione, non avendo mai chiesto né tantomeno ottenuto il pagamento della pigione dopo il 30 giugno 2010 (Lachat, op. cit., pag. 606, n. 3.3.2 e n. 40), non potendo a tal fine bastare la semplice quantificazione del danno patito per l'occupazione senza titolo (corrispondente alle pigioni arretrate) effettuata dalla locatrice in sede di discussione. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico dei reclamanti.\n3. Intimazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}