che la competenza territoriale del Giudice di pace del circolo di __________, contestata dall'opponente il 1° marzo 2012 è già stata esaminata e decisa da questa Camera nella sentenza 3 agosto 2011, passata in giudicato (inc. __________); che pertanto, la questione non merita ulteriore approfondimento; che visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché giudichi sulla lite (art. 327 cpv. 2 lett. a CPC), questa Camera non potendo statuire essa medesima per la prima volta sulla stessa lite (art. 327 cpv. 2 lett. b CPC); che non si riscuotono spese giudiziarie, le stesse dovendo seguire la vicendevole soccombenza delle parti (art. 106 cpv.