Infanger in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 212 CPC); che scopo della norma è infatti quello di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 202 pag. 925 e art. 212 pag. 948; Bohnet in: