che per l'art. 206 CPC in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704); che in quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv.