{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-76_2012-03-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111499&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af686a6abca60b5cc02eba9a77862ff6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.03.2012 16.2011.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare o meno una decisione - decisione nei casi bagatella - autorizzazione ad agire non è una decisione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:47", "Checksum": "6c6392260d97621056e6c385b0474232", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.03.2012 16.2011.76\nRegesto:\nContratto di mandato - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare o meno una decisione - decisione nei casi bagatella - autorizzazione ad agire non è una decisione\n\n\nche, in tali circostanze, decidendo dapprima di pronunciarsi sul merito salvo poi rilasciare l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha abusato del suo potere di apprezzamento incorrendo quindi in arbitrio;\nche, in definitiva, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata;\nche la competenza territoriale del Giudice di pace del circolo di __________, contestata dall'opponente il 1° marzo 2012 è già stata esaminata e decisa da questa Camera nella sentenza 3 agosto 2011, passata in giudicato (inc. __________);\nche pertanto, la questione non merita ulteriore approfondimento;\nche visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché giudichi sulla lite (art. 327 cpv. 2 lett. a CPC), questa Camera non potendo statuire essa medesima per la prima volta sulla stessa lite (art. 327 cpv. 2 lett. b CPC);\nche non si riscuotono spese giudiziarie, le stesse dovendo seguire la vicendevole soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) giacché il reclamante ottiene l'annullamento del giudizio impugnato ma non la riforma dello stesso;\nche, per le medesime ragioni, non si assegnano indennità di inconvenienza;\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di __________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–;\n–.\n|\nComunicazione al Giudice di pace del circolo di Capriasca.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}