Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.