Per tacere del fatto che le contestazioni sollevate per la prima volta in questa sede sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), la reclamante invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a non condividere la decisione della Comunione dei comproprietari di obbligarla a rimuovere l'antenna satellitare, rimproverandole inoltre di non aver neppure tentato di trovare una soluzione alternativa nell'interesse di entrambe le parti.