{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-75_2012-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111492&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b469cb4ccf70ebe68e4a010ff1a7804"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.01.2012 16.2011.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione negatoria - ricevibilità del reclamo - contenuto - reclamo in tedesco"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:56", "Checksum": "753c4bb558c91c091a0e1ab37fd503c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.01.2012 16.2011.75\nRegesto:\nAzione negatoria - ricevibilità del reclamo - contenuto - reclamo in tedesco\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 18 dicembre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa n. SE.2011.24 (azione negatoria) promossa con istanza 22 settembre 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD __________ sorge una proprietà per piani (“__________”), di cui RE 1 è titolare dell'unità n. __________. Tra quest'ultima e la Comunione dei comproprietari sono sorte discussioni in relazione alla posa all'esterno del balcone del suo appartamento di un'antenna satellitare, vietata dal regolamento condominiale. Durante l'assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2011 i comproprietari hanno deciso la rimozione dell'antenna, decisione alla quale RE 1 non ha però dato seguito.\nB. Con\nistanza 22 settembre 2011 la Comunione dei comproprietari del \"__________”,\nottenuta l'autorizzazione ad agire dal Pretore, ha convenuto RE 1 davanti al medesimo\nper ottenere l'allontanamento immediato dell'antenna satellitare. Invitata a\npresentare osservazioni entro il termine di 20 giorni la convenuta non si è\ndeterminata. Al dibattimento finale del 23 novembre 2011 l'attrice, unica comparente, ha riconfermato la sua domanda.\nD. Statuendo il 25 novembre 2011 il Pretore, accertata la legittimazione attiva della comunione dei comproprietari e quella a stare in giudizio dell'amministratore, richiamato il regolamento condominiale che vieta la posa di antenne televisive e preso atto del diniego manifestato dalla convenuta di voler procedere alla sua rimozione, ha ordinato a quest'ultima di rimuovere dal balcone del suo appartamento l'antenna satellitare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.\nE. Con scritto, in tedesco, del 16 dicembre 2011 indirizzato alla Pretura, RE 1, rappresentata dal figlio J__________, è insorta contro il predetto giudizio. L'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n2.In concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2011 della reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo. Per tacere del fatto che le contestazioni sollevate per la prima volta in questa sede sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), la reclamante invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a non condividere la decisione della Comunione dei comproprietari di obbligarla a rimuovere l'antenna satellitare, rimproverandole inoltre di non aver neppure tentato di trovare una soluzione alternativa nell'interesse di entrambe le parti. Di conseguenza, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321).\n3. Ne discende che il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC secondo il quale il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, si rivela manifestamente irricevibile.\n4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}