che, in ogni caso, gli atti devono essere ritornati al Giudice di pace affinché motivi la decisione emessa il 15 novembre 2011; che vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità “d'inconvenienza” alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendole cagionato costi o dispendio di tempo particolari; per questi motivi, decide: 1. Trattato come reclamo sulla base dell'art. 319 lett. a CPC, l'atto è irricevibile. 2. Gli atti sono ritornati al Giudice di pace perché tratti l'atto come sollecito della richiesta di motivazione della decisione. 3. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 3.