ma nella misura in cui il Giudice di pace non ha ancora dato seguito al tempestivo invito della convenuta di motivare la decisione, esso può essere considerato alla stregua di un sollecito a motivare la decisione; che, per altro, ci si può chiedere se omettendo di motivare la decisione il Giudice di pace non sia incorso in un diniego di giustizia aprendo così la possibilità di introdurre un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC); che al momento della presentazione del reclamo era trascorso meno di un mese dalla decisione e tre settimane dalla richiesta di motivazione, lasso di tempo ai limiti ma ancora accettabile;