b CPC il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti; che la motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, fermo restando che l'omessa richiesta della motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione (art. 239 cpv. 2 CPC); che, nella fattispecie, la decisione emessa il 12 novembre 2011 dal Giudice di pace non contiene nessuna motivazione; che il 17 novembre 2011 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di “inviargli la motivazione scritta della decisione ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC”, tuttora senza esito;