che l'art. 239 cpv. 1 CPC permette al giudice di notificare la sua decisione senza motivazione scritta, ferma restando la facoltà concessa alle parti di farne richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo (art. 239 cpv. 2 CPC); che, pertanto, correttamente il Giudice di pace ha statuito sull'istanza introdotta da CO 1; che per l'art. 238 CPC la decisione contiene, segnatamente, la motivazione (lett. g); che secondo l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;