–, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (31 cpv. 1 lett. c LOG); che, in concreto, il compito del Giudice di pace come autorità di conciliazione era terminato con il rilascio all'attrice dell'autorizzazione ad agire del 5 luglio 2011; che, quindi, con l'introduzione dell'istanza del 2 settembre 2011 il Giudice di pace è diventato giudice del merito e in tale veste egli non è quindi più autorità proponente (art. 210 CPC) ma autorità giudicante (art. 243 segg. CPC); che l'art. 239 cpv.