a LOG), può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a (art 31 cpv. 1 lett. b LOG) e giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (31 cpv.