che statuendo il 15 novembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando la convenuta al pagamento di fr. 4320.– oltre accessori e rigettando l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che il 17 novembre 2011 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace la motivazione della sentenza; che con reclamo del 12 dicembre 2011 RE 1 è insorta contro la decisione appena citata chiedendone l'annullamento; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.