– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo; che nelle sue osservazioni scritte del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni; che il 26 ottobre 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di discussione del 15 novembre 2011; che l'11 novembre 2011 la convenuta ha chiesto il rinvio dell'udienza, rispettivamente ha giustificato la propria assenza, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto al Giudice di pace di formulare una proposta di giudizio;