{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-74_2012-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111446&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a12e32eb7c1026b2be516be09d819863"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - giudice di pace quale autorità di conciliazione - notifica del solo dispositivo - reclamo inoltrato prima della motivazione è prematuro"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:57", "Checksum": "c417aec3c7906401ff5c363a21c6451e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.74\nRegesto:\nContratto di mandato - giudice di pace quale autorità di conciliazione - notifica del solo dispositivo - reclamo inoltrato prima della motivazione è prematuro\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 13 dicembre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 15 novembre 2011 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 021 2011 (mandato) promossa con istanza 2 settembre 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1 società in nome collettivo in\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 26 marzo 2011 G__________ e A__________, titolari della società in nome collettivo “CO 1” attiva nel settore degli arredamenti interni, hanno fatturato alla società RE 1 l'importo di fr. 4320.– per “consulenze di progettazione e arredamento e fornitura di disegni tecnici per lo sviluppo di vari ambienti della clinica RE 1”;\nche in seguito al mancato pagamento delle proprie prestazioni, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche, ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo della Navegna, con istanza 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 4320.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;\nche nelle sue osservazioni scritte del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni;\nche il 26 ottobre 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di discussione del 15 novembre 2011;\nche l'11 novembre 2011 la convenuta ha chiesto il rinvio dell'udienza, rispettivamente ha giustificato la propria assenza, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto al Giudice di pace di formulare una proposta di giudizio;\nche statuendo il 15 novembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando la convenuta al pagamento di fr. 4320.– oltre accessori e rigettando l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;\nche il 17 novembre 2011 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace la motivazione della sentenza;\nche con reclamo del 12 dicembre 2011 RE 1 è insorta contro la decisione appena citata chiedendone l'annullamento;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche la reclamante si chiede perché il Giudice di pace abbia emesso una decisione in una causa con valore superiore a fr. 2000.– in luogo di una proposta di giudizio come da lei postulato;\nche dal 1° gennaio 2011, in seguito all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. a LOG), può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a (art 31 cpv. 1 lett. b LOG) e giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (31 cpv. 1 lett. c LOG);\nche, in concreto, il compito del Giudice di pace come autorità di conciliazione era terminato con il rilascio all'attrice dell'autorizzazione ad agire del 5 luglio 2011;\nche, quindi, con l'introduzione dell'istanza del 2 settembre 2011 il Giudice di pace è diventato giudice del merito e in tale veste egli non è quindi più autorità proponente (art. 210 CPC) ma autorità giudicante (art. 243 segg. CPC);\nche l'art. 239 cpv. 1 CPC permette al giudice di notificare la sua decisione senza motivazione scritta, ferma restando la facoltà concessa alle parti di farne richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo (art. 239 cpv. 2 CPC);\nche, pertanto, correttamente il Giudice di pace ha statuito sull'istanza introdotta da CO 1;\nche per l'art. 238 CPC la decisione contiene, segnatamente, la motivazione (lett. g);\nche secondo l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;\nche la motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, fermo restando che l'omessa richiesta della motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione (art. 239 cpv. 2 CPC);\nche, nella fattispecie, la decisione emessa il 12 novembre 2011 dal Giudice di pace non contiene nessuna motivazione;\nche il 17 novembre 2011 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di “inviargli la motivazione scritta della decisione ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC”, tuttora senza esito;\nche un reclamo interposto contro una decisione non ancora motivata è prematuro ma nella misura in cui il Giudice di pace non ha ancora dato seguito al tempestivo invito della convenuta di motivare la decisione, esso può essere considerato alla stregua di un sollecito a motivare la decisione;\nche, per altro, ci si può chiedere se omettendo di motivare la decisione il Giudice di pace non sia incorso in un diniego di giustizia aprendo così la possibilità di introdurre un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);\nche al momento della presentazione del reclamo era trascorso meno di un mese dalla decisione e tre settimane dalla richiesta di motivazione, lasso di tempo ai limiti ma ancora accettabile;"}