Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili. 3. Notificazione a: | | – ; – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.