sentenza consid. 3), così come pattuita nell'atto di compravendita, nel quale le parti hanno espressamente destinato l'importo depositato presso il convenuto al pagamento di crediti derivanti dalla gestione dell'immobile e da imposte arretrate, escluso quindi un diverso utilizzo. Ciò premesso, una volta effettuati questi pagamenti, il notaio avrebbe dovuto liberare l'importo residuo a favore della venditrice. Ne segue che la conclusione del primo giudice non può essere censurata e il reclamo deve quindi essere respinto. 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.