A, clausole 7 e 11). Così stando le cose, per il Pretore, il convenuto non ha funto da semplice depositario delle somme trattenute ma si è anche assunto impegni precisi nei confronti delle parti circa la destinazione del denaro, nel senso che, liquidate segnatamente le pendenze fiscali, egli era tenuto a liberare la rimanenza del prezzo di compravendita a favore della venditrice agendo così in virtù di un rapporto di mandato (art. 394 segg. CO). b) Per il reclamante, invece, egli non si è assunto alcun impegno nei confronti delle parti salvo fungere da semplice depositario della somma trattenuta sul prezzo di compravendita.