Se è vero che al dibattimento finale le parti potevano solo restringere, ma non modificare le domande (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese), è altrettanto vero che qualora una parte estendesse indebitamente le domande, spettava alla controparte sollevare il vizio (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). Chi non si presentava al dibattimento finale perdeva tale possibilità, poiché il giudice non poteva rilevare l'irregolarità d'ufficio, per lo meno nelle cause – come quella in esame – rette dal principio dispositivo (v. anche Rep. 1995 pag. 227 n. 55).