mentre con le conclusioni ha chiesto la condanna al pagamento della stessa. Il Pretore non ha ritenuto di intervenire poiché si trattava di una semplice modifica letterale della domanda di giudizio e non di una modifica della domanda. Ora, si volesse anche reputare che così facendo l'istante ha mutato inammissibilmente l'azione in spregio dell'art. 74 CPC ticinese, la doglianza cadrebbe nel vuoto. Se è vero che al dibattimento finale le parti potevano solo restringere, ma non modificare le domande (art. 281 cpv.