in favore della venditrice. Il reclamante censura tale conclusione rilevando che il primo giudice ha erroneamente valutato i fatti ritenendo che egli si sarebbe assunto degli impegni nei confronti delle parti circa la destinazione del denaro presso di lui depositato e del quale non poteva invece disporre senza il consenso unanime dei due contraenti, fungendo il notaio da semplice depositario della somma di fr. 190 000.–. 4. Il reclamante sostiene che l'istante ha inammissibilmente mutato l'azione poiché con l'atto introduttivo egli ha chiesto la “restituzione” della somma di fr. 4976.95 mentre con le conclusioni ha chiesto la condanna al pagamento della stessa.