Egli ha contestato inoltre il fatto per il primo giudice di aver pronunciato la condanna al pagamento ancorché non richiesta dall'istante nel suo allegato introduttivo, nel quale si è limitata a chiedere la restituzione dell'importo litigioso, richiesta come tale infondata. Con decreto 23 novembre 2011 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2012 l'CO 1 postula il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: