D. Con reclamo 21 novembre 2011 l'avvocato RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato i fatti ed erroneamente applicato il diritto non considerando il deposito controverso quale deposito a titolo di garanzia e come tale utilizzabile solo con il consenso di entrambe le parti. Egli ha contestato inoltre il fatto per il primo giudice di aver pronunciato la condanna al pagamento ancorché non richiesta dall'istante nel suo allegato introduttivo, nel quale si è limitata a chiedere la restituzione dell'importo litigioso, richiesta come tale infondata.