{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-73_2012-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113247&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5bd0f066f8c2d5fa4e074a0d39a8d39b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2012 16.2011.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - vendita immobile - trattenuta da parte del notaio di una somma a parziale copertura del suo onorario - contratto di deposito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:46", "Checksum": "a41d79c516f35290f26c55dd311d4eb2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2012 16.2011.73\nRegesto:\nContratto di mandato - vendita immobile - trattenuta da parte del notaio di una somma a parziale copertura del suo onorario - contratto di deposito\n\n\nb) Per il reclamante, invece, egli non si è assunto alcun impegno nei confronti delle parti salvo fungere da semplice depositario della somma trattenuta sul prezzo di compravendita. Sennonché, l'acquirente ha dichiarato che egli si era accordato con l'istante per trattenere sul prezzo di compravendita “l'importo di fr. 190'000.– a garanzia di importanti problemi fiscali che aveva la venditrice e la proprietaria precedente. Questo era per tutelare la mia posizione economica ….“ (deposizione di __________ del 29 novembre 2010, verbali pag. 3). In sostanza, __________, con l'accordo della venditrice, ha versato parte del prezzo di compravendita sul conto del convenuto affinché questi lo liberasse a favore della venditrice solo una volta pagati tutti i sospesi in relazione al fondo, incombenze queste che esulano dal solo deposito ma che soggiacciono alle norme sul contratto di mandato (art. 394 segg. CO; Barbey, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 21 ad art. 472), così come accertato dal Pretore. In tali circostanze non si può considerare manifestamente errata la conclusione del Pretore secondo la quale il convenuto non era stato incaricato di agire quale semplice depositario della somma trattenuta, bensì di utilizzarla per garantire il pagamento degli scoperti di spettanza dell'istante.\nc) Del resto, si fosse trattato di un semplice contratto di deposito, il depositario avrebbe dovuto restituire la stessa somma (Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 6651 pag. 1006; Barbey, op. cit., n. 10 ad art. 481 CO), ciò che mal si concilia con il tenore delle clausole n. 7 e 11 dell'atto di compravendita (doc. A), dalle quali si evince che venditrice e acquirente non avevano semplicemente inteso depositare una determinata somma presso il notaio per riottenerla successivamente, ma l'avevano depositata affinché questi vegliasse, a garanzia dei diritti dell'acquirente, che non vi fossero degli scoperti che anziché andare a carico della venditrice, sarebbero stati posti a suo carico.\nd) Il fatto poi che __________ abbia chiesto al convenuto ”di tenere bloccato l'importo di fr. 4976.95 sul suo conto rubrica terzi perché l'istante si era rifiutata di riconoscere questo importo, pur avendo cagionato i costi delle prestazioni del convenuto“ (cfr. deposizione del 29 novembre 2010, verbale pag. 5), non basta per ritenere errata la conclusione del Pretore secondo la quale acquirente e convenuto non erano legittimati a “modificare unilateralmente la causale e/o destinazione del versamento” (cfr. sentenza consid. 3), così come pattuita nell'atto di compravendita, nel quale le parti hanno espressamente destinato l'importo depositato presso il convenuto al pagamento di crediti derivanti dalla gestione dell'immobile e da imposte arretrate, escluso quindi un diverso utilizzo. Ciò premesso, una volta effettuati questi pagamenti, il notaio avrebbe dovuto liberare l'importo residuo a favore della venditrice. Ne segue che la conclusione del primo giudice non può essere censurata e il reclamo deve quindi essere respinto.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}