{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-73_2012-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113247&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5bd0f066f8c2d5fa4e074a0d39a8d39b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2012 16.2011.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - vendita immobile - trattenuta da parte del notaio di una somma a parziale copertura del suo onorario - contratto di deposito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:46", "Checksum": "a41d79c516f35290f26c55dd311d4eb2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2012 16.2011.73\nRegesto:\nContratto di mandato - vendita immobile - trattenuta da parte del notaio di una somma a parziale copertura del suo onorario - contratto di deposito\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Il Pretore aggiunto, premesso che come pubblico funzionario il convenuto era vincolato alle istruzioni ricevute dalle parti, e accertato che in base al rogito i contraenti avevano espressamente indicato la destinazione del denaro trattenuto sul prezzo di compravendita del fondo versato da __________ e depositato sul conto clienti del notaio convenuto, ha ritenuto ingiustificata la mancata liberazione da parte di quest'ultimo di fr. 4976.95 in favore della venditrice. Il reclamante censura tale conclusione rilevando che il primo giudice ha erroneamente valutato i fatti ritenendo che egli si sarebbe assunto degli impegni nei confronti delle parti circa la destinazione del denaro presso di lui depositato e del quale non poteva invece disporre senza il consenso unanime dei due contraenti, fungendo il notaio da semplice depositario della somma di fr. 190 000.–.\n4. Il reclamante sostiene che l'istante ha inammissibilmente mutato l'azione poiché con l'atto introduttivo egli ha chiesto la “restituzione” della somma di fr. 4976.95 mentre con le conclusioni ha chiesto la condanna al pagamento della stessa. Il Pretore non ha ritenuto di intervenire poiché si trattava di una semplice modifica letterale della domanda di giudizio e non di una modifica della domanda. Ora, si volesse anche reputare che così facendo l'istante ha mutato inammissibilmente l'azione in spregio dell'art. 74 CPC ticinese, la doglianza cadrebbe nel vuoto. Se è vero che al dibattimento finale le parti potevano solo restringere, ma non modificare le domande (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese), è altrettanto vero che qualora una parte estendesse indebitamente le domande, spettava alla controparte sollevare il vizio (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). Chi non si presentava al dibattimento finale perdeva tale possibilità, poiché il giudice non poteva rilevare l'irregolarità d'ufficio, per lo meno nelle cause – come quella in esame – rette dal principio dispositivo (v. anche Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Ciò premesso, a prescindere dalla motivazione addotta dal primo giudice e foss'anche mutata l'azione, lamentando solo in questa sede l'irregolarità di procedura, il convenuto muove una doglianza tardiva, e come tale irricevibile. Al proposito non giova dunque attardarsi.\n5. a) Nella fattispecie la venditrice e l'acquirente hanno concordato di trattenere sul prezzo di compravendita dell'immobile determinati importi a garanzia, in particolare, di scoperti di natura fiscale derivanti dal fondo medesimo e come tali di spettanza della venditrice, depositandoli sul conto clienti del notaio (doc. A, clausole 7 e 11). Così stando le cose, per il Pretore, il convenuto non ha funto da semplice depositario delle somme trattenute ma si è anche assunto impegni precisi nei confronti delle parti circa la destinazione del denaro, nel senso che, liquidate segnatamente le pendenze fiscali, egli era tenuto a liberare la rimanenza del prezzo di compravendita a favore della venditrice agendo così in virtù di un rapporto di mandato (art. 394 segg. CO)."}