{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-73_2012-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113247&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5bd0f066f8c2d5fa4e074a0d39a8d39b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2012 16.2011.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - vendita immobile - trattenuta da parte del notaio di una somma a parziale copertura del suo onorario - contratto di deposito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:46", "Checksum": "a41d79c516f35290f26c55dd311d4eb2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.10.2012 16.2011.73\nRegesto:\nContratto di mandato - vendita immobile - trattenuta da parte del notaio di una somma a parziale copertura del suo onorario - contratto di deposito\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 21 novembre 2011 presentato dall'\n|\n|\navv. RE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 18 ottobre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2010.36 (contratto di mandato) promossa con istanza 23 luglio 2010 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 26 novembre 2003 l'CO 1 ha costituito in favore di __________ un diritto di compera sulla particella n. 4567 RFD __________ di sua proprietà al prezzo di fr. 3 550 000.–. Nel rogito, allestito dal notaio RE 1, le parti avevano previsto di trattenere dal prezzo di compravendita, depositandoli sul conto clienti del pubblico ufficiale, fr. 25 000.– a garanzia del pagamento di tutte le spese relative alla gestione dei tre stabili fino al 31 dicembre 2003 e fr. 165 000.– a garanzia del pagamento dei crediti di imposta cantonali e comunali relativi all'immobile. Le parti hanno altresì pattuito di porre a carico dell'acquirente le spese dell'atto e “ogni altra relativa”.\nUltimate tutte le pratiche correlate all'atto pubblico e constatato che sul suo conto clienti erano rimasti depositati fr. 32 302.10 il notaio ha proposto l'11 novembre 2008 alla CO 1 di liberare fr. 2000.– in favore di __________ e fr. 4976.95 in suo favore a copertura delle prestazioni svolte in relazione alla “problematica ipoteche legali… strettamente connesse con la posizione del venditore”. Malgrado il rifiuto di Immobiliare del CO 1 di riconoscere le prestazioni effettuate dal notaio, questi le ha versato la differenza di fr. 25 325.15.\nB. Con istanza 23 luglio 2010 CO 1 ha convenuto l'avvocato RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la restituzione di fr. 4976.95 oltre interessi. All'udienza del 30 agosto 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sollevando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, lo stesso non potendo disporre senza il consenso di entrambe le parti della somma depositata presso di lui dall'acquirente a garanzia del pagamento delle imposte arretrate e come tali a carico dell'istante. Il 10 febbraio 2011 l'istante ha denunciato la lite a __________ il quale si è limitato a confermare quanto già dichiarato durante la sua deposizione testimoniale del 29 novembre 2010.\nC. Statuendo il 18 ottobre 2011 il Pretore aggiunto, ritenendo ingiustificata la trattenuta dell'importo di fr. 4976.95 sul prezzo di compravendita depositato dall'acquirente sul conto clienti del notaio, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a pagare fr. 4976.95 oltre interessi del 5 % dall'11 novembre 2008.\nD. Con reclamo 21 novembre 2011 l'avvocato RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato i fatti ed erroneamente applicato il diritto non considerando il deposito controverso quale deposito a titolo di garanzia e come tale utilizzabile solo con il consenso di entrambe le parti. Egli ha contestato inoltre il fatto per il primo giudice di aver pronunciato la condanna al pagamento ancorché non richiesta dall'istante nel suo allegato introduttivo, nel quale si è limitata a chiedere la restituzione dell'importo litigioso, richiesta come tale infondata. Con decreto 23 novembre 2011 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2012 l'CO 1 postula il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore aggiunto è stata emessa il 18 ottobre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile."}