che in tali circostanze i sindacati passati in giudicato prima della nota sentenza del Tribunale federale hanno assunto carattere definitivo e non possono più essere rimessi in discussione; che non soccorrendo motivi di nullità, la sentenza del 18 febbraio 2008 mantiene la sua validità, sicché il reclamo sfugge a qualsiasi esame; che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); per questi motivi, decide: