che la nullità di una sentenza, rilevabile d'ufficio e sempre invocabile, può essere ammessa in casi eccezionali, soltanto se l'atto presenta un vizio (formale o materiale) particolarmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se il suo annullamento non ha quale conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 27 consid. 3.1); che nella sentenza cui allude la reclamante, per il Tribunale federale il Segretario assessore non ha un potere giurisdizionale autonomo e parallelo a quello del Pretore (DTF 134 I 184 consid. 4 e 5), ma non esclude una sostituzione in determinate circostanze (art. 34 cpv.