d n. 2 LOG; che nella fattispecie, dalle motivazioni del memoriale la “ritardata giustizia” deve essere ragionevolmente intesa come invito al Pretore di statuire sull'istanza del TERZ 1, la sentenza emanata il 18 febbraio 2008 dal Segretario assessore essendo viziata di nullità; che la nullità di una sentenza, rilevabile d'ufficio e sempre invocabile, può essere ammessa in casi eccezionali, soltanto se l'atto presenta un vizio (formale o materiale) particolarmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se il suo annullamento non ha quale conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 27 consid.