Per quanto attiene all’eventuale riconoscimento di un’indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), siccome la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi apprezzabili e non potendosi considerare l'opponente soccombente essendosi rimessa al giudizio di questa Camera, si prescinde da qualsiasi attribuzione. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: