La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché, dopo avere assunto le prove ammesse, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica definito in precedenza. 5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all’eventuale riconoscimento di un’indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv.