Anche al riguardo si ravvisa una violazione del diritto di essere sentito della convenuta 4. Tali lesioni del diritto di essere sentito non possono essere sanate nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 276 consid. 2.6.1 con rinvii). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché, dopo avere assunto le prove ammesse, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica definito in precedenza.