2.3). In concreto, all'udienza del 18 agosto 2011 il Pretore, dopo avere sospeso la procedura, ha assegnato alla convenuta un termine fino al 20 settembre 2011 per comunicare l'esito delle sue ricerche, prevedendo che in caso di “richiesta di mantenimento delle contestazioni giudicherà dopo avere richiamato dall'amministrazione i giustificativi dei conteggi” (verbale pag. 2). In realtà, dopo che la convenuta ha dichiarato di mantenere le sue contestazioni, il primo giudice ha statuito senza ulteriori formalità, ovvero senza assumere le prove da lui indicate. Anche al riguardo si ravvisa una violazione del diritto di essere sentito della convenuta 4.